Le Organizzazioni Sindacali hanno riscontrato la nota dell’Assessora del personale sulla dichiarazione congiunta per l’applicazione della norma di trasformazione degli assegni personali. Viene confermato l’orientamento secondo cui l’assegno ad personam diventa non riassorbibile al conseguimento della prima progressione nel secondo livello economico della nuova categoria.
Le Segreterie chiedono però che sia esplicitato con chiarezza anche l’aspetto contabile: il costo della trasformazione deve gravare sul Fondo per le progressioni solo all’anno in cui avviene la trasformazione, passando poi dal 1° gennaio dell’anno successivo al capitolo stipendi, come per tutte le spese fisse e continuative.
Contestualmente viene sollecita la convocazione sul tema Progressioni 2024-2026, per esaminare la situazione nel Comparto Regione-Enti e concordare le modalità operative di un possibile stanziamento perequativo.







