CLARES CISAL

STATUTO

 

Art. 1

Denominazione e finalità

 

L’organizzazione sindacale Coordinamento LAvoratori REgione Sardegna (d’ora in poi CLARES) è un’organizzazione senza fini di lucro, apartitica, ricompresa tra le associazioni non riconosciute e Comitati che intendono tutelare i lavoratori del sistema regione della Regione autonoma della Sardegna e più in generale i lavoratori della pubblica amministrazione.

L’organizzazione CLARES, nella quale confluiscono gli iscritti del Sadirs Forestas, come da verbale dell’assemblea straordinaria del 13.11.2021, subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell’organizzazione Sadirs Forestas.

L’organizzazione CLARES è dotata di autonomia gestionale ed economica-finanziaria.

L’organizzazione manterrà il conto corrente bancario già in essere, strumento necessario per l’esercizio dell’attività sindacale nonché di imputazione dei relativi costi per i servizi erogati in favore dei propri associati e manterrà lo stesso codice fiscale.

Il sindacato CLARES aderisce alla Confederazione Italiana Sindacati Autonomi dei Lavoratori CISAL.

Art. 2

Finalità

 

II CLARES impronta la sua azione al rispetto del valore dell’autonomia, cardine su cui si fonda, alle tutele dei lavoratori, la difesa dei loro diritti al lavoro, alla tutela professionale, economica, sociale e morale nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione.

II CLARES si occupa dell’assistenza ai propri iscritti, per la tutela dei diritti in campo previdenziale, assicurativo e legale tramite collaborazioni con patronati, studi legali o convenzioni con studi specializzati, nel limite delle risorse e budget disponibile.

Organizza, sempre nei limiti delle proprie risorse, corsi di formazione professionale e di aggiornamento dei propri associati, nonché dei quadri dirigenti, anche mediante il ricorso a strutture e professionisti esterni all’Organizzazione Sindacale, di norma istituzioni universitarie o esperti qualificati nella materia da trattare.

Art. 3

Sede

 

II CLARES ha la propria sede legale in Cagliari, Via Mameli 115

Art. 4

Diritti e doveri degli associati

 

Gli iscritti al CLARES hanno il diritto di concorrere democraticamente alla formazione delle decisioni del sindacato e possono essere eletti negli organi statutari esercitando l’elettorato attivo in Assemblea e negli organismi direttivi, come meglio specificato nell’apposita sezione (art.10).

Hanno l’obbligo di osservare le norme dello Statuto, dei regolamenti vigenti e le decisioni adottate dagli organismi eletti nei Congressi.

Sono tenuti al pagamento delle quote associative nella misura decisa dagli organismi statutari. Detto pagamento sarà effettuato o con versamento diretto, mensile o annuale, o tramite trattenuta operata dalle Amministrazioni di appartenenza sulla retribuzione mensile.

Art. 5

Struttura

 

Il CLARES si struttura come un’organizzazione diffusa sul territorio, capace di rispondere ai bisogni ed alle aspettative dei lavoratori. Di essa ne fanno parte i dipendenti in servizio a tempo determinato, a tempo indeterminato o in convenzione presso amministrazioni, enti o agenzie del sistema regione e di altre pubbliche amministrazioni presenti nel territorio regionale.

A condizioni di reciprocità e nei limiti delle risorse economiche disponibili, nel rispetto della natura “no profit” dell’Associazione, possono essere promosse utili ed efficaci iniziative, anche di formazione, in compartecipazione con altre sigle

sindacali o con altri soggetti pubblici e/o privati, promosse sia sul territorio regionale sia in altre regioni, al fine di promuovere la cultura del confronto tra i lavoratori e la crescita professionale attraverso lo scambio di esperienze.

Art. 6

Gestione amministrativa

 

Al CLARES è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o l’uso non siano imposte dalla normativa vigente in materia.

In caso di scioglimento, qualsiasi ne sia la causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Organizzazione ad associazioni con finalità benefiche o di pubblica utilità riconosciute che operino nel campo dell’assistenza sanitaria, anche fuori regione o all’estero.

Art. 7

Rimborsi

 

Le cariche sindacali sono svolte a titolo volontario e gratuito.

I componenti degli organi statutari, nonché gli iscritti che ricevono un espresso incarico dal Segretario Regionale o Territoriale, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute, anche di viaggio (es. rimborso chilometrico in occasione di trasferte), con le modalità fissate dal direttivo regionale.

Art. 8

Quote associative

 

Le quote degli iscritti rappresentano la fonte prevalente di entrate, nonché l’obbligo principale dell’iscritto per mantenere la qualità di socio, non potendo l’organizzazione in alcun modo esercitare attività commerciale o finanziarsi direttamente con attività imprenditoriali, salvo ricevere donazioni, lasciti o farsi sponsorizzare in occasione di eventi regionali di formazione da soggetti privati o imprese, in coerenza con la sua natura di Ente no profit.

Le quote associative vengono di norma corrisposte in misura fissa in base alla categoria e ruolo di appartenenza degli iscritti, da parte dell’amministrazione, enti e agenzie di rispettiva provenienza che le riversano sul conto corrente bancario o postale dell’Organizzazione che verrà all’uopo acceso. Nel modulo di delega associativa, che periodicamente potrà essere aggiornato su precisa disposizione del Direttivo regionale, compilato e sottoscritto in tutte le sue parti dagli interessati neoiscritti, è indicato con chiarezza e trasparenza l’importo che verrà trattenuto mensilmente, sino al massimo di n. 12 mensilità.

Possono iscriversi e partecipare alla vita associativa, con quota di maggior favore (ridotta al 50%), stabilita ed aggiornata periodicamente dal Direttivo regionale, anche i soggetti collocati in quiescenza.

Art. 9

Bilancio Consuntivo annuale e previsionale

 

Entro il 30 aprile dell’anno successivo è fatto obbligo di redigere il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre), a cura del Segretario regionale o di un suo delegato, che andrà presentato insieme alla relazione esplicativa ai componenti del direttivo regionale per la sua definitiva approvazione, preliminarmente esaminato, ai fini della regolarità formale e controllo, dal componente del suddetto avente delega specifica al “Bilancio e Controllo di gestione”.

Per quanto non sia obbligatorio, e perciò facoltativo, si ritiene utile presentare contestualmente al Bilancio consuntivo, quale strumento efficace di programmazione, anche il bilancio di previsione relativo all’anno successivo, possibilmente accompagnato da una relazione esplicativa.

Art. 10

Organi

 

Sono organi del CLARES:

  1. Assemblea degli iscritti
  1. Direttivo regionale
  1. Segretario regionale
  1. Segretari Territoriali
  1. Componenti RSU eletti tra gli iscritti al CLARES

L’ Assemblea degli iscritti rappresenta il massimo organo associativo e, a maggioranza assoluta (metà più uno) dei componenti, può decretare lo scioglimento del CLARES o di sfiduciare i componenti del Direttivo regionale, anche singolarmente. Essa è convocata di norma una volta all’anno (anche in coincidenza di qualche evento formativo, al fine di ridurre i costi di organizzazione), su richiesta motivata del Segretario Regionale e tutte le volte che la maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo regionale lo ritenga necessario.

II Direttivo regionale è l’Organo gestionale a cui spetta indirizzare l’azione del sindacato, delineare le strategie e le politiche sindacali, organizzare gli eventi di formazione nonché approvare il Bilancio consuntivo e l’eventuale Bilancio di previsione, di norma entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di scioglimento anticipato del Sindacato, il Bilancio consuntivo nonché il rendiconto provvisorio verrà approvato dall’Assemblea su proposta e cura del Segretario Regionale.

II Segretario Regionale è il legale rappresentante dell’Associazione. Viene eletto dall’assemblea, che si riunisce anche per delegati, e dura in carica 4 anni.

La carica di Segretario Regionale è ricoperta al momento della stesura dello Statuto dal sig. Gianluca Cinus, individuato in premessa.

Il Segretario regionale deve essere iscritto all’Organizzazione e può essere un Segretario territoriale ma anche un dirigente sindacale accreditato che non ricopre tali cariche. In caso di sua assenza o altro legittimo impedimento è sostituito dal Segretario organizzativo che sarà all’uopo delegato.

II Segretario Regionale presenta il Bilancio annuale, previa verifica e controllo del Delegato al Controllo di Gestione e Bilancio, individuato all’interno del direttivo tra i componenti aventi competenza specifica in materia. II Segretario Regionale coordina il lavoro del Direttivo e ne presiede le sedute. Viene di diritto accreditato come dirigente sindacale presso l‘amministrazione di appartenenza, nonché presso la Regione Sardegna.

II Segretario regionale provvederà all’accreditamento o alla revoca dei dirigenti sindacali all’interno dell’Amministrazione, Enti e Agenzie del sistema regione o di altra pubblica amministrazione, a partire dai colleghi del Direttivo regionale sino agli altri terminali associativi che saranno nominati periodicamente su proposta del Segretari territoriali.

I Segretari Territoriali vengono eletti nei congressi territoriali a maggioranza dei presenti al congresso ed entrano di diritto nel Direttivo Regionale, con diritto di partecipazione e voto e durano in carica 4 anni.

I Componenti RSU in carica, purché iscritti, vengono di diritto accreditati quali dirigenti sindacali CLARES, partecipando a tutti gli effetti alla vita associativa e le cui proposte provenienti dal territorio in cui lavorano e che rappresentano vengono portate all’esame del Direttivo e del Segretario Regionale al fine di potenziarne l’azione ed ottenere maggior supporto.

La candidatura a componente il Parlamento europeo, il Parlamento nazionale, il Consiglio (o Assemblea) o la Giunta Regionale, il Consiglio o la Giunta Provinciale e

– per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 (quindicimila) abitanti – la candidatura a componente il Consiglio Comunale, a Sindaco o la nomina a componente la Giunta Comunale, comporta la sospensione dagli organi statutari e la decadenza dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello. Per i comuni con popolazione fino a 15.000 (quindicimila) abitanti l’elezione alla carica di Sindaco o la nomina a componente della Giunta Comunale comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello. Per le municipalità con popolazione superiore a 30.000 (trentamila) abitanti la carica di Presidente o la nomina a componente la Giunta di Circoscrizione comunale ovvero la nomina di Amministratore di Enti locali o Consorzi tra Enti locali e/o di Comunità Montane, comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

Art. 11

 Foro competente

 

Per qualsiasi controversia in ordine al presente atto si elegge in via esclusiva il Tribunale di Cagliari.

Art. 12

Norma finale

 

Entro il 2022 verrà indetta l’assemblea generale per la nomina della nuova segreteria e del nuovo segretario generale e la eventuale ridefinizione dello statuto. art. 13

Registrazione

 

II presente atto, redatto in originale e copia resa in carta legate, sarà registrato in caso d’uso, con spese a carico del richiedente.

Il segretario regionale del CLARES